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L'AMMINISTRATORE RISPONDE: E' POSSIBILE VIETARE DI DETENERE ANIMALI DOMESTICI?

L'AMMINISTRATORE RISPONDE: E' POSSIBILE VIETARE DI DETENERE ANIMALI DOMESTICI?

  • 17 Lug 2021

Avrei necessità di un'informazione relativamente alla possibilità di portare animali presso una residence in multiproprietà. Sono infatti proprietario da due settimane di una multiproprietà, in cui è fatto divieto di portare animali domestici in base al regolamento condominiale. In virtù della legge 220/12 che integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia” è da considerarsi nullo il punto del regolamento? L'amministratore sostiene che per le mutiproprietà tale legge non è valida e mi intima di non portare il mio animale domestico (gatto).
Spero che possiate darmi indicazioni in merito.

Ringraziandola per il quesito, la risposta deve necessariamente articolarsi su due aspetti, il primo in relazione al caso in cui il regolamento sia condominiale e il secondo in relazione al presupposto che il regolamento condomiale sia o meno contrattuale, ossia allegato all'atto notarile, cosa assai frequente nei casi della multiproprietà.

Qualora il regolamento sia condominiale e approvato dall'assemblea a maggioranza, riteniamo corretto il principio secondo cui quell'articolo del regolamento si possa ritenere nullo in funzione della modifica dell'art. 1138 del Codice, e che non sia quindi necessaria una riapprovazione del regolamento che escluda quella formulazione ma sia da ritenesi nullo l'articolo.

Qualora invece il regolamento risulti essere contrattuale (ossia allegato o citato nell'atto notarile), anche dopo la riforma avvenuta con la legge 220/12, in relazione alla clausola che vieti l'accesso agli animali sussistono due distinti orientamenti giurisprudenziali. Nel merito, indichiamo due sentenze diametralmente opposte sul tema: la prima del Tribunale di Cagliari sez II civile n. 7170 del 22/07/2016, che accoglie il ricorso di un condomino e quindi annulla la clausola, la seconda del Tribunale di Piacenza, che con la sentenza 142 del 28/02/2020 respinge invece la richiesta di annullamento di quella parte di regolamento.

Personalmente riteniamo che un regolamento contrattuale non possa, in quanto tale, essere modificato, se non con l'unanimità dei titolari del contratto, e quindi se tale regolamento è stato redatto prima della legge 220/12 non si possa modificare; qualora invece il regolamento sia stato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore della legge, la nostra opinione è che debba ritenersi nullo anche se contrattuale.

Scrivete il vostro quesito a info@studioprodomo.it, indicando come oggetto “Quesito l’amministratore risponde”.

I nostri esperti vi risponderanno!

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