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L'AMMINISTRATORE RISPONDE: CANI IN CONDOMINIO

L'AMMINISTRATORE RISPONDE: CANI IN CONDOMINIO

  • 06 Feb 2021

Nel palazzo in cui abito c'è un condomino che è proprietario di un cane: purtroppo l’animale causa non pochi fastidi, non limitandosi ad abbaiare tutta la notte, ma sporcando anche sulle scale. Cosa posso fare?

In primo luogo occorre specificare che la riforma del condominio, avvenuta con la legge 220/2012, ha raccolto un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e quindi ritenuto che nessun regolamento di condominio possa vietare ai condomini la possibilità di tenere animali domestici nelle proprie abitazioni. Posto ciò, il condominio può prevedere, nel regolamento condominiale, le regole comportamentali e di utilizzo degli spazi comuni da parte dei condomini e dei loro animali. Diamo per scontato che l’animale domestico (in questo caso il cane) sia correttamente iscritto all’anagrafe canina, e quindi regolarmente in possesso del microchip e abbia effettuato tutte le prassi (sverminazione, vaccinazioni, ecc) previste dalle norme. Il tema posto, a questo punto, va letto sotto due profili differenti: il primo, relativo alla sporcizia sulle parti comuni, ed il secondo al disturbo. Per quel che concerne il primo aspetto la cosa è assolutamente sanzionabile al proprietario: come sappiamo, gli animali non possono essere lasciti liberi negli spazi comuni, e soprattutto è competenza del padrone raccogliere la sporcizia del proprio animale. Per il disturbo, invece, si tratta di una situazione differente, in quanto è normale che un cane abbai, e il limite non può dunque essere valutato dal singolo condomino. Dovranno perciò essere le autorità competenti (AUSL) a valutare l’effettivo disturbo che, nel caso venga effettivamente attestato, potrà precedere una denuncia. È molto raro che per questa ragione si arrivi all’allontanamento del cane, dunque consigliamo sempre il dialogo: parlare con il proprietario in modo costruttivo solitamente risolve molti problemi di questo genere.

Scrivete il vostro quesito a info@studioprodomo.it, indicando come oggetto “Quesito l’amministratore risponde”.

I nostri esperti vi risponderanno!

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