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L'AMMINISTRATORE RISPONDE: BICICLETTE NELL'INGRESSO E SUL PIANEROTTOLO

L'AMMINISTRATORE RISPONDE: BICICLETTE NELL'INGRESSO E SUL PIANEROTTOLO

  • 20 Feb 2021

Posso lasciare la bicicletta all’interno del portone del condominio o nel pianerottolo?

Il Codice civile, all’art. 1102, sancisce l’utilizzo della cosa comune chiarendo, nel primo paragrafo, che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”: pur ritenendo tali spazi comuni a tutti i condomino, occorre valutare quale sia la destinazione reale di tale porzione. La destinazione dell’androne o del pianerottolo non è quella di parcheggio o posteggio per le biciclette: tali zone servono per l’ingresso alle scale, agli ascensori o agli appartamenti. In linea generale non è dunque consentito il ricovero degli stessi, sempre che il regolamento condominiale, con una specifica indicazione, non lo preveda. Il discorso cambia se il parcheggio avviene nel cortile, ma anche in questo caso deve essere seguita una regola di utilizzo degli spazi, per far sì che i mezzi non siano d’intralcio al libero passaggio.

Scrivete il vostro quesito a info@studioprodomo.it, indicando come oggetto “Quesito l’amministratore risponde”.

I nostri esperti vi risponderanno!

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